1. La Commissione può esaminare tutte le questioni riguardanti gli scopi della presente Convenzione e l’applicazione delle norme della stessa, facendo raccomandazioni a tal fine.
2. Le decisioni della Commissione previste all’articolo 2 e all’articolo 3 saranno adottate con la maggioranza dei due terzi dei membri della Commissione.
1. Die Kommission kann alle Fragen prüfen, die sich auf die Ziele dieses Übereinkommens und die Durchführung seiner Bestimmungen beziehen; sie kann entsprechende Empfehlungen abgeben.
2. Beschlüsse der Kommission aufgrund der Artikel 2 und 3 bedürfen der Zweidrittelsmehrheit ihrer Mitglieder.
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