Artikel 10, Absätze 1 und 4 des Einheits-Übereinkommens werden wie folgt geändert:
L’articolo 10, paragrafi 1 e 4 della convenzione unica sarà modificato come segue:
«1. I membri dell’Organo sono eletti per cinque anni e sono rieleggibili.
4. Il Consiglio può, su raccomandazione dell’Organo destituire un membro dell’Organo che non soddisfi più le condizioni richieste dal paragrafo 2 dell’articolo 9. Tale raccomandazione deve essere formulata mediante il voto favorevole di nove membri dell’Organo.»
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.