Artikel 11 Absatz 3 des Einheits-Übereinkommens wird wie folgt geändert:
L’articolo 11, paragrafo 3 della convenzione unica sarà modificato come segue:
«3. Il quorum indispensabile per le riunioni dell’Organo è di otto membri.»
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.