L’articolo 10, paragrafi 1 e 4 della convenzione unica sarà modificato come segue:
«1. I membri dell’Organo sono eletti per cinque anni e sono rieleggibili.
4. Il Consiglio può, su raccomandazione dell’Organo destituire un membro dell’Organo che non soddisfi più le condizioni richieste dal paragrafo 2 dell’articolo 9. Tale raccomandazione deve essere formulata mediante il voto favorevole di nove membri dell’Organo.»
Artikel 10, Absätze 1 und 4 des Einheits-Übereinkommens werden wie folgt geändert:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.