Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.225.1 Abkommen vom 2. Dezember 1992 zwischen der Schweiz und Italien betreffend die Schifffahrt auf dem Langensee und dem Luganersee (mit Beilage, R und Anhängen)

0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

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Art. 68 Ein- und Aussteigen der Fahrgäste

1 Fahrgastschiffe im regelmässigen Linienverkehr dürfen zum Ein- und Aussteigen der Fahrgäste nur an Landestellen anlegen, die durch die zuständige Behörde dafür zugelassen sind.

2 Der Schiffsführer eines Fahrgastschiffes darf das Ein- und Aussteigen nur zulassen, nachdem er sich vergewissert hat, dass das Schiff sicher festgemacht ist und die Reisenden auf dem Steg gefahrlos verkehren können.

3 Fahrgäste dürfen nur die zum Ein- und Aussteigen bestimmten Ein- und Ausgänge, Landungsstege, Zugänge und Einsteigtreppen benützen.

Art. 69 Incroci di battelli sprovvisti di radar in caso di visibilità ridotta

1 In caso di visibilità ridotta l’incrocio delle rotte dei battelli in servizio regolare di linea, fatta eccezione per i servizi di traghetto o spola, deve essere effettuato nei porti o ai pontili d’approdo. A tale scopo le imprese di navigazione devono fissare preventivamente per ciascun periodo d’orario gli scali d’incrocio.

2 Se, per circostanze eccezionali, gli incroci non possono avere luogo negli scali prefissati secondo il precedente punto si devono osservare le seguenti prescrizioni:

a.
quando il battello arriva in un punto dove, secondo l’orario, deve aver luogo un incrocio, userà la massima precauzione, diminuendo la velocità e arrestando anche, all’occorrenza, il motore per ascoltare; allorché avrà riconosciuto la posizione dell’altro battello, e avrà la certezza che esso passa a sufficiente distanza, darà il segnale regolamentare di incrocio e riprenderà la velocità normale;
b.
nel dubbio di collisione, i battelli dovranno manovrare in conseguenza e se necessario fermarsi e non rimettersi in moto se non dopo che il rischio di collisione sia passato.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.