0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

0.747.225.1 Abkommen vom 2. Dezember 1992 zwischen der Schweiz und Italien betreffend die Schifffahrt auf dem Langensee und dem Luganersee (mit Beilage, R und Anhängen)

Art. 69 Incroci di battelli sprovvisti di radar in caso di visibilità ridotta

1 In caso di visibilità ridotta l’incrocio delle rotte dei battelli in servizio regolare di linea, fatta eccezione per i servizi di traghetto o spola, deve essere effettuato nei porti o ai pontili d’approdo. A tale scopo le imprese di navigazione devono fissare preventivamente per ciascun periodo d’orario gli scali d’incrocio.

2 Se, per circostanze eccezionali, gli incroci non possono avere luogo negli scali prefissati secondo il precedente punto si devono osservare le seguenti prescrizioni:

a.
quando il battello arriva in un punto dove, secondo l’orario, deve aver luogo un incrocio, userà la massima precauzione, diminuendo la velocità e arrestando anche, all’occorrenza, il motore per ascoltare; allorché avrà riconosciuto la posizione dell’altro battello, e avrà la certezza che esso passa a sufficiente distanza, darà il segnale regolamentare di incrocio e riprenderà la velocità normale;
b.
nel dubbio di collisione, i battelli dovranno manovrare in conseguenza e se necessario fermarsi e non rimettersi in moto se non dopo che il rischio di collisione sia passato.

Art. 68 Ein- und Aussteigen der Fahrgäste

1 Fahrgastschiffe im regelmässigen Linienverkehr dürfen zum Ein- und Aussteigen der Fahrgäste nur an Landestellen anlegen, die durch die zuständige Behörde dafür zugelassen sind.

2 Der Schiffsführer eines Fahrgastschiffes darf das Ein- und Aussteigen nur zulassen, nachdem er sich vergewissert hat, dass das Schiff sicher festgemacht ist und die Reisenden auf dem Steg gefahrlos verkehren können.

3 Fahrgäste dürfen nur die zum Ein- und Aussteigen bestimmten Ein- und Ausgänge, Landungsstege, Zugänge und Einsteigtreppen benützen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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