Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.225.1 Abkommen vom 2. Dezember 1992 zwischen der Schweiz und Italien betreffend die Schifffahrt auf dem Langensee und dem Luganersee (mit Beilage, R und Anhängen)

0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

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Art. 67 Tauchen

Sport- und Trainingstauchen ist verboten:

a.
auf den Fahrlinien der Schiffe im regelmässigen Linienverkehr;
b.
in engem Fahrwasser;
c.
bei Hafeneinfahrten;
d.
in der Nähe von behördlich zugelassenen Liegeplätzen;
e.
in den Durchfahrtsöffnungen der Dammbrücke von Melide und im «Stretto di Lavena» sowie in deren Nähe.

Art. 68 Imbarco e sbarco dei passeggeri

1 I battelli per passeggeri in servizio regolare di linea possono attraccare, per lo sbarco o l’imbarco dei passeggeri, soltanto ai pontili all’uopo autorizzati dalle competenti autorità.

2 Il conduttore di un battello per passeggeri può permettere l’imbarco e lo sbarco soltanto dopo aver accertato che il battello sia stato ormeggiato in modo sicuro e che il transito dei viaggiatori sul pontile possa svolgersi senza pericolo.

3 I passeggeri possono utilizzare, per l’imbarco e lo sbarco, soltanto le entrate e le uscite, le banchine ed i pontili, gli accessi e le scale previsti a tale scopo.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.