Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.225.1 Abkommen vom 2. Dezember 1992 zwischen der Schweiz und Italien betreffend die Schifffahrt auf dem Langensee und dem Luganersee (mit Beilage, R und Anhängen)

0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

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Art. 48 Verhalten von Segelschiffen untereinander

1 Nähern sich zwei Segelschiffe einander so, dass Gefahr eines Zusammenstosses besteht, muss das eine dem andern wie folgt ausweichen:

a.
wenn sie den Wind nicht von derselben Seite haben, muss das Schiff, das den Wind von Backbord hat, dem andern ausweichen;
b.
wenn beide Schiffe den Wind von derselben Seite haben, muss das luvwärtige Schiff dem leewärtigen ausweichen;
c.
wenn ein Schiff mit Wind von Backbord ein Schiff im Luv sieht und nicht mit Sicherheit feststellen kann, ob das andere Schiff den Wind von Backbord oder von Steuerbord hat, muss es dem andern ausweichen.

2 Im Sinne dieser Regel ist die Luvseite diejenige Seite, die dem gesetzten Grossbaum gegenüber liegt.

Art. 49 Comportamento dei natanti che devono scostarsi da altri natanti

1 I natanti che devono scostarsi da altri natanti devono lasciare a questi ultimi lo spazio necessario in modo da consentire loro di proseguire la rotta e manovrare. Essi devono tenersi ad una distanza di almeno 50 m nei confronti di battelli in servizio regolare di linea recanti i segnali previsti all’articolo 28, e ad una distanza di 200 m almeno se incrociano da poppavia le imbarcazioni per la pesca professionale.

2 Per quanto possibile:

a.
le imbarcazioni da diporto devono mantenere le distanze previste al punto.1 anche nei confronti delle imbarcazioni che praticano la pesca con attrezzi a traino e che portano il segnale previsto all’articolo 33 punto 2;
b.
i battelli per il trasporto di merci devono tenersi ad una distanza di almeno 200 m quando incrociano da poppa le imbarcazioni per la pesca professionale che portano il segnale previsto all’articolo 33 punto 1.

In caso di pericolo di abbordaggio si applicano comunque gli articoli 45-47 senza restrizioni.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.