Internationales Recht 0.6 Finanzen 0.63 Zollwesen
Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane

0.632.20 Abkommen vom 15. April 1994 zur Errichtung der Welthandelsorganisation (mit Anhängen)

0.632.20 Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (con allegati)

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lvlu15/lvlu1/lvlu4/Art. 11 Technische Unterstützung für andere Mitglieder

11.1  Die Mitglieder beraten auf Ersuchen andere Mitglieder, vor allem Entwicklungsland-Mitglieder, bei der Ausarbeitung technischer Vorschriften.

11.2  Die Mitglieder beraten auf Ersuchen andere Mitglieder, vor allem Entwicklungsland-Mitglieder, und gewähren ihnen zu gegenseitig vereinbarten Modalitäten und Bedingungen technische Unterstützung bei der Errichtung nationaler Normenorganisationen und bei der Teilnahme an internationalen Normenorganisationen; sie ermutigen ihre nationalen Normenorganisationen, das gleiche zu tun.

11.3  Die Mitglieder treffen auf Ersuchen die ihnen zur Verfügung stehenden geeigneten Massnahmen, damit die vorschriftensetzenden Stellen in ihrem Gebiet andere Mitglieder, vor allem Entwicklungsland-Mitglieder, beraten und ihnen zu gegenseitig vereinbarten Modalitäten und Bedingungen technische Unterstützung gewähren, und zwar in bezug auf:

11.3.1
die Errichtung von vorschriftensetzenden Stellen oder Konformitätsbewertungsstellen; und
11.3.2
die Methoden, die für die Einhaltung ihrer technischen Vorschriften am besten geeignet sind.

11.4  Die Mitglieder treffen auf Ersuchen die ihnen zur Verfügung stehenden geeigneten Massnahmen, um andere Mitglieder, vor allem Entwicklungsland-Mitglieder, zu beraten und ihnen zu gegenseitig vereinbarten Modalitäten und Bedingungen technische Unterstützung zu gewähren bei der Errichtung von Stellen für die Bewertung der Übereinstimmung mit Normen, die im Gebiet des ersuchenden Mitglieds angenommen worden sind.

11.5  Die Mitglieder beraten auf Ersuchen andere Mitglieder, vor allem Entwicklungsland-Mitglieder, und gewähren ihnen zu gegenseitig vereinbarten Modalitäten und Bedingungen technische Unterstützung in bezug auf Massnahmen, die ihre Hersteller treffen sollten, wenn sie Zugang zu den Konformitätsbewertungssystemen staatlicher oder nichtstaatlicher Stellen im Gebiet des ersuchten Mitglieds erhalten wollen.

11.6  Mitglieder, die Mitglied oder Teilnehmer internationaler oder regionaler Konformitätsbewertungssysteme sind, beraten auf Ersuchen andere Mitglieder, vor allem Entwicklungsland-Mitglieder, und gewähren ihnen zu gegenseitig vereinbarten Modalitäten und Bedingungen technische Unterstützung bei der Errichtung des Verwaltungs- und Rechtsrahmens, der es ihnen ermöglicht, die Verpflichtungen der Mitgliedschaft oder Teilnahme an solchen Systemen zu erfüllen.

11.7  Die Mitglieder ermutigen auf Ersuchen die Stellen in ihren Gebieten, die Mitglied oder Teilnehmer internationaler oder regionaler Konformitätsbewertungssysteme sind, andere Mitglieder, vor allem Entwicklungsland-Mitglieder, zu beraten; sie sollen Ersuchen von Mitgliedern um technische Unterstützung bei der Errichtung eines Verwaltungsrahmens, der es den zuständigen Stellen in ihren Gebieten ermöglicht, die Verpflichtungen der Mitgliedschaft oder Teilnahme zu erfüllen, in Betracht ziehen.

11.8  Bei der Beratung und technischen Unterstützung anderer Mitglieder im Sinne der Absätze 1–7 behandeln die Mitglieder die Bedürfnisse der am wenigsten entwickelten Mitglieder vorrangig.

lvlu16/lvlu1/lvlu4/Art. 11 Assistenza tecnica ad altri Membri

11.1  Qualora venga loro richiesto, i Membri forniranno consulenza agli altri Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, in merito all’elaborazione di regolamenti tecnici.

11.2  Qualora venga loro richiesto, i Membri forniranno consulenza agli altri Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, fornendo loro anche assistenza tecnica a condizioni convenute di comune accordo, sull’istituzione di enti nazionali di normalizzazione e sulla loro partecipazione ai lavori di enti internazionali di normalizzazione, incoraggiando altresì i propri organismi di normalizzazione a fare altrettanto.

11.3  Qualora venga loro richiesto, i Membri prenderanno ogni ragionevole misura in loro potere affinché gli organismi di normalizzazione posti sotto la loro giurisdizione territoriale diano consulenza agli altri Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, e forniranno loro assistenza tecnica, a condizioni convenute di comune accordo, in merito:

11.3.1
all’istituzione di organismi di normalizzazione o di valutazione della conformità ai regolamenti tecnici; e
11.3.2
ai metodi che permettono di conformarsi nel miglior modo possibile ai loro regolamenti tecnici.

11.4  Qualora venga loro richiesto, i Membri prenderanno ogni ragionevole misura in loro potere per dare consulenza agli altri Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, e garantiranno loro assistenza tecnica, a condizioni convenute di comune accordo, in merito all’istituzione di organismi di valutazione della conformità alle norme adottate nella giurisdizione territoriale del Membro richiedente.

11.5  Qualora venga loro richiesto, i Membri daranno consulenza agli altri Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, e forniranno loro assistenza tecnica, a condizioni convenute di comune accordo, per quanto concerne le misure che i loro produttori dovranno adottare qualora desiderino avere accesso ai sistemi di valutazione della conformità applicati da enti pubblici o da organismi non governativi posti sotto la giurisdizione territoriale del Membro destinatario della richiesta.

11.6  Qualora venga loro richiesto, i Membri che hanno aderito in qualità di membri o di partecipanti a sistemi internazionali o regionali di valutazione della conformità daranno consulenza agli altri Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, e forniranno loro assistenza tecnica, a condizioni convenute di comune accordo, per quanto concerne la creazione delle istituzioni e del quadro giuridico che consentano loro di adempiere gli obblighi derivanti dalla loro appartenenza o partecipazione a tali sistemi.

11.7  Qualora venga loro richiesto, i Membri incoraggeranno gli organismi, posti sotto la loro giurisdizione territoriale, che siano membri o che partecipino all’attività di sistemi internazionali o regionali di valutazione della conformità, a dare consulenza agli altri Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, e prenderanno in considerazione le richieste di assistenza tecnica di tali paesi, concernenti la creazione di istituzioni che consentano agli organismi competenti posti sotto la loro giurisdizione di adempiere gli obblighi derivanti dalla loro appartenenza o partecipazione a tali sistemi.

11.8  Nel fornire consulenza e assistenza tecnica agli altri Membri a norma dei paragrafi da 1 a 7, i Membri daranno priorità alle necessità dei paesi meno avanzati.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.