Internationales Recht 0.6 Finanzen 0.63 Zollwesen
Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane

0.631.256.913.63 Abkommen vom 21. Mai 1970 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über den Grenzübertritt von Personen im kleinen Grenzverkehr

0.631.256.913.63 Accordo del 21 maggio 1970 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania concernente il passaggio delle persone nel piccolo traffico di confine

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Art. 2 Grenzkarte

(1)  Angehörigen der Vertragsstaaten und Drittausländern, die eine Aufenthaltsbewilligung (Aufenthaltserlaubnis) eines Vertragsstaates besitzen, kann, wenn sie Bewohner der Grenzzonen sind, von den zuständigen Behörden des Wohnsitzstaates eine Grenzkarte ausgestellt werden.

(2)  Die Grenzkarte berechtigt den Inhaber, die Grenze beliebig oft zu überschreiten und sich ohne Aufenthaltsbewilligung (Aufenthaltserlaubnis) bis zu drei Tagen in der anderen Grenzzone aufzuhalten. Grenzkarten für Drittausländer bedürfen der Gegenzeichnung durch die zuständigen Behörden des anderen Vertragsstaates.

(3)  Die Ausübung einer Erwerbstätigkeit richtet sich nach den innerstaatlichen Rechtsvorschriften; in der Schweiz ist eine Grenzgängerbewilligung erforderlich.

(4)  Die Grenzkarte muss den Namen und Vornamen, das Geburtsdatum, den Geburts‑ oder Heimatort, die Staatsangehörigkeit, den Wohnort sowie eine Fotografie des Inhabers enthalten. Kinder bis zu 16 Jahren können in die Grenzkarte des gesetzlichen Vertreters eingetragen werden.

(5)  Die Grenzkarte kann mit einer Gültigkeitsdauer bis zu 5 Jahren ausgestellt und bis höchstens 10 Jahren verlängert werden. Bei Drittausländern darf die Gültigkeitsdauer der Grenzkarte diejenige der Aufenthaltsbewilligung (Aufenthaltserlaubnis) nicht überschreiten.

Art. 2 Tessera di confine

(1)  Le autorità competenti dello Stato di domicilio possono rilasciare tessere di confine ai cittadini degli Stati contraenti e ai cittadini di Stati terzi, che sono in possesso del permesso di soggiorno di uno Stato contraente, purché trattisi di persone domiciliate nelle zone di confine.

(2)  I titolari della tessera di confine sono autorizzati a varcare il confine quante volte desiderano e a soggiornare, senza il permesso di soggiorno, durante tre giorni al massimo nell’altra zona di confine. Le tessere di confine rilasciate a cittadini di Stati terzi devono essere contrassegnate dalle autorità competenti dell’altro Stato contraente.

(3)  L’esercizio di un’attività lucrativa è retto secondo le prescrizioni legali interne degli Stati contraenti; nella Svizzera è richiesto un permesso di frontaliere.

(4)  La tessera di confine deve recare il cognome e il nome, la data di nascita, il luogo di nascita o il luogo di origine, la cittadinanza, il luogo di domicilio e una fotografia del titolare. I ragazzi sino a 16 anni possono essere iscritti nella tessera di confine del loro rappresentante legale.

(5)  La tessera di confine può essere rilasciata per una durata massima di 5 anni e la sua validità prolungata fino a 10 anni al massimo. Nel caso di cittadini di terzi Stati, la durata di validità della tessera di confine non può superare quella del permesso di soggiorno.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.