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Art. 2 B. Limiti dei rapporti giuridici / I. Osservanza della buona fede
Art. 4 B. Limiti dei rapporti giuridici / III. Apprezzamento del giudice

Art. 3 B. Limiti dei rapporti giuridici / II. Effetti della buona fede

II. Effetti della buona fede

1 Quando la legge fa dipendere un effetto giuridico dalla buona fede di una persona, la buona fede si presume.

2 Nessuno può invocare la propria buona fede quando questa sia incompatibile con l’attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui.

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Art. 2 B. Scope and limits of legal relationships / I. Acting in good faith
Art. 4 B. Scope and limits of legal relationships / III. Judicial discretion

Art. 3 B. Scope and limits of legal relationships / II. Good faith

II. Good faith

1 Where the law makes a legal effect conditional on the good faith of a person, there shall be a presumption of good faith.

2 No person may invoke the presumption of good faith if he or she has failed exercise the diligence required by the circumstances.

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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