Le autorità cantonali comunicano tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione delle seguenti disposizioni del Codice penale (CP)1:
- 1.
- articoli 111 e seguenti (reati contro la vita e l’integrità della persona, se attengono ai trasporti pubblici): comunicazione all’Ufficio federale dei trasporti;
- 2.
- articolo 156 (estorsione, se è stata commessa a danno della Confederazione): comunicazione al Ministero pubblico della Confederazione;
- 3.
- articoli 195, 1962 e 197 (promovimento della prostituzione, tratta di esseri umani e pornografia): comunicazione all’Ufficio federale di polizia;
- 4.
- articoli 231 e 234 (propagazione di malattie dell’uomo e inquinamento di acque potabili): comunicazione all’Ufficio federale della sanità pubblica;
- 5.
- articolo 237 (soltanto perturbamento della circolazione aerea pubblica): comunicazione all’Ufficio federale dell’aviazione civile;
- 6.
- articolo 238 (perturbamento del servizio ferroviario): comunicazione all’Ufficio federale dei trasporti e all’Ufficio d’inchiesta conformemente all’articolo 15 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (RS 742.101);
- 7.
- articolo 239 (perturbamento di pubblici servizi, se attengono al perturbamento di imprese di trasporto): comunicazione all’Ufficio federale dei trasporti e all’Ufficio d’inchiesta conformemente all’articolo 15 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie;
- 8.
- articoli 240, 241, 242, 243, 244 e 247 (contraffazione di monete, alterazione di monete, messa in circolazione di monete false, imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione, importazione, acquisto e deposito di monete false, strumenti per la falsificazione e uso illegittimo di strumenti): comunicazione all’Ufficio federale di polizia;
- 9.3
- articoli 259, 260, 261, 261bis e 285 (pubblica istigazione a un crimine o alla violenza, sommossa, perturbamento della libertà di credenza e di culto, discriminazione razziale, violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari): comunicazione all’Ufficio federale di polizia e al Servizio delle attività informative della Confederazione;
- 10.
- articoli 322ter–322septies (corruzione attiva, corruzione passiva, concessione di vantaggi, accettazione di vantaggi, corruzione di pubblici ufficiali stranieri): comunicazione all’Ufficio federale di polizia.
1 RS 311.0
2 Ora: art. 182
3 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 12 dell’O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).