1 Sche la FINMA privescha in institut da finanzas da la permissiun, ha quai per consequenza per persunas giuridicas, per societads collectivas e per societads commanditaras ch’ellas vegnan schliadas e per interpresas singulas ch’ellas vegnan extinguidas en il register da commerzi.
2 La FINMA designescha il liquidatur e surveglia sia activitad.
3 Resalvadas restan las prescripziuns dal dretg d’insolvenza.
1 Se la FINMA revoca l’autorizzazione a un istituto finanziario, ciò determina lo scioglimento delle persone giuridiche e delle società in nome collettivo e in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle imprese individuali.
2 La FINMA designa il liquidatore e ne sorveglia l’attività.
3 Sono fatte salve le disposizioni in materia di insolvenza.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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