954.1 Lescha federala dals 15 da zercladur 2018 davart ils instituts da finanzas (Lescha davart ils instituts da finanzas, LIFin)

954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi)

Art. 65 Suspensiun dal dretg da votar

Per far valair l’artitgel 11 alineas 3 e 5 po la FINMA suspender il dretg da votar ch’è lià vi d’aczias u vi da quotas che vegnan tegnidas da participads qualifitgads.

Art. 65 Sospensione del diritto di voto

Al fine di far rispettare l’articolo 11 capoversi 3 e 5, la FINMA può sospendere il diritto di voto vincolato ad azioni o quote detenute da persone con una partecipazione qualificata.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.