1 Administraturs da facultads collectivas ston disponer dal chapital minimal pretendì.
2 Il Cussegl federal fixescha l’autezza dals agens meds finanzials a norma da l’activitad commerziala e da las ristgas.
1 Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre di fondi propri adeguati.
2 Il Consiglio federale stabilisce l’importo dei fondi propri in funzione dell’attività e dei rischi.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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