1 Administraturs da facultads collectivas ston disponer dal chapital minimal pretendì. Quel sto esser pajà en cumplettamain.
2 La FINMA po permetter ad administraturs da facultads collectivas en furma da societads da persunas da prestar garanzias commensuradas empè dal chapital minimal.
3 Il Cussegl federal regla l’autezza dal chapital minimal e da las garanzias. Ultra da quai po el suttametter la concessiun da la permissiun a la cundiziun ch’i vegnia fatga in’assicuranza da responsabladad professiunala.
1 Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre del capitale minimo richiesto. Quest’ultimo deve essere integralmente liberato.
2 La FINMA può autorizzare i gestori di patrimoni collettivi che rivestono la forma di società di persone a fornire adeguate garanzie al posto del capitale minimo.
3 Il Consiglio federale stabilisce l’importo del capitale minimo e delle garanzie. Può inoltre subordinare il rilascio dell’autorizzazione alla conclusione di un’assicurazione di responsabilità civile professionale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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