1 Administraturs da facultad e trustees ston posseder agens meds finanzials adequats.
2 Ils agens meds finanzials ston adina importar almain in quart dals custs fixs da l’ultim quint annual, fin maximalmain 10 milliuns francs.
1 I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati.
2 I fondi propri devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell’ultimo conto annuale, fino a un massimo di 10 milioni di franchi.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.