954.1 Lescha federala dals 15 da zercladur 2018 davart ils instituts da finanzas (Lescha davart ils instituts da finanzas, LIFin)

954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi)

Art. 23 Agens meds finanzials

1 Administraturs da facultad e trustees ston posseder agens meds finanzials adequats.

2 Ils agens meds finanzials ston adina importar almain in quart dals custs fixs da l’ultim quint annual, fin maximalmain 10 milliuns francs.

Art. 23 Fondi propri

1 I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati.

2 I fondi propri devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell’ultimo conto annuale, fino a un massimo di 10 milioni di franchi.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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