1 Il chapital minimal d’administraturs da facultad e da trustees sto importar 100 000 francs e sto vegnir pajà en en daner blut. El sto vegnir mantegnì permanentamain.
2 Ils administraturs da facultad ed ils trustees ston ultra da quai disponer da garanzias commensuradas u concluder in’assicuranza da responsabladad professiunala.
3 Il Cussegl federal fixescha ils imports minimals per las garanzias e la summa d’assicuranza da l’assicuranza da responsabladad professiunala.
1 Il capitale minimo dei gestori patrimoniali e dei trustee deve ammontare a 100 000 franchi ed essere versato in contanti. Va mantenuto durevolmente.
2 I gestori patrimoniali e i trustee devono inoltre disporre di adeguate garanzie oppure concludere un’assicurazione di responsabilità civile professionale.
3 Il Consiglio federale stabilisce gli importi minimi delle garanzie e la somma assicurata dell’assicurazione di responsabilità civile professionale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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