1 Ils purschiders da servetschs da telecommunicaziun vegnan indemnisads cumplainamain da l’autoritad disponenta per las installaziuns ch’els dovran per realisar la bloccada sco er per administrar quellas. Il Cussegl federal regla ils detagls.
2 Ils purschiders da servetschs da telecommunicaziun pon desister temporarmain da realisar la bloccada suenter avair infurmà l’autoritad executiva, sche la bloccada avess consequenzas negativas per la prestaziun da la rait.
1 L’autorità che ha disposto il blocco indennizza integralmente i fornitori di servizi di telecomunicazione per le installazioni necessarie a mettere in atto il blocco e per il loro esercizio. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
2 Previa informazione dell’autorità d’esecuzione, i fornitori di servizi di telecomunicazione possono temporaneamente esimersi dal mettere in atto il blocco se questo ha effetti negativi sulla qualità della rete.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.