1 La CFBG e l’autoritad interchantunala administreschan cuminaivlamain ina installaziun che infurmescha l’utilisader ch’ina purschida online è bloccada.
2 Ils purschiders da servetschs da telecommunicaziun renvieschan ils utilisaders che vulessan far diever da las purschidas bloccadas, a l’installaziun d’infurmaziun, sche quai è tecnicamain pussaivel.
1 La CFCG e l’Autorità intercantonale gestiscono in comune un dispositivo volto a informare gli utenti del blocco di un’offerta in linea.
2 Nella misura in cui sia tecnicamente possibile, i fornitori di servizi di telecomunicazione rinviano gli utenti che intendono accedere a un’offerta di gioco bloccata al dispositivo informativo.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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