1 Cun la permissiun da la CFBG dastgan casinos realisar sezs gieus d’inschign e porscher la participaziun a scumessas da sport ed a lottarias da terzas persunas.
2 La permissiun vegn concedida, sch’il casino cumprova che las permissiuns ch’èn necessarias tenor il 3. chapitel èn vegnidas concedidas, e garantescha che:
3 L’organisatur da gieus da gronda extensiun prenda las mesiras previsas da la lescha per garantir in manaschi da gieus segir e transparent ed ina protecziun dals giugaders cunter in gieu excessiv. Sch’ils gieus vegnan realisads en il sectur da gieu, exequescha il casino las mesiras tenor ils artitgels 78 ed 80.
4 L’organisatur da gieus da gronda extensiun furnescha al casino tut las infurmaziuns ch’èn necessarias per realisar las mesiras tenor ils artitgels 78 ed 80.
5 Per gieus da gronda extensiun purschids online tras casinos valan ils alineas 1–4 tenor il senn.
1 Previa autorizzazione della CFCG, le case da gioco possono svolgere giochi di destrezza e proporre la partecipazione a scommesse sportive e lotterie di terzi.
2 L’autorizzazione è rilasciata se la casa da gioco dimostra di essere titolare delle necessarie autorizzazioni di cui al capitolo 3 e se garantisce che:
3 L’organizzatore di giochi di grande estensione adotta le misure previste dalla legge per garantire lo svolgimento sicuro e trasparente dei giochi, la lotta contro il riciclaggio di denaro e la protezione dei giocatori contro il gioco eccessivo. Se i giochi si svolgono all’interno del settore riservato ai giochi, la casa da gioco attua altresì le misure di cui agli articoli 78 e 80.
4 L’organizzatore di giochi di grande estensione fornisce alla casa da gioco tutte le informazioni necessarie all’attuazione delle misure di cui agli articoli 78 e 80.
5 I capoversi 1–4 si applicano per analogia all’offerta da parte delle case da gioco di giochi di grande estensione in linea.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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