1 Bunamauns per emploiads ch’èn participads al manaschi da gieus vegnan surdads al casino. Quel als administrescha en moda separada ed infurmescha ils emploiads ed ils giugaders en moda transparenta davart la clav da repartiziun.
2 Autras donaziuns ad emploiads ch’èn participads al manaschi da gieus n’èn betg admessas.
1 Le mance destinate agli impiegati che partecipano all’esercizio dei giochi sono consegnate alla casa da gioco. Quest’ultima le amministra in via separata e informa in modo trasparente gli impiegati e i giocatori sulla chiave di ripartizione.
2 È vietato versare liberalità di altra natura agli impiegati che partecipano all’esercizio dei giochi.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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