1 Per il rendaquint dals casinos e dals organisaturs da gieus da gronda extensiun valan – ultra da las disposiziun da questa lescha – las prescripziuns dal 32. titel dal Dretg d’obligaziuns5 (DO).
2 Il Cussegl federal po prevair l’applicaziun d’in standard da rendaquint renconuschì tenor l’artitgel 962a DO e divergiar da las disposiziuns dal DO davart la contabilitad e davart il rendaquint, sche quai è necessari pervia da las particularitads dal sectur dals gieus per daners.
1 Alla presentazione dei conti delle case da gioco e degli organizzatori di giochi di grande estensione si applicano, oltre alle disposizioni della presente legge, le disposizioni del titolo trentesimosecondo del Codice delle obbligazioni (CO)5.
2 Se le particolarità del settore dei giochi in denaro lo esigono, il Consiglio federale può prevedere l’applicazione di una norma contabile riconosciuta secondo l’articolo 962a CO e derogare alle disposizioni del CO sulla contabilità e la presentazione dei conti.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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