1 Per mintga gieu da casino ch’il concessiunari realisescha, dovra el ina permissiun da la CFBG.
2 Per permetter midadas da gieu d’ina impurtanza subordinada po il Cussegl federal prevair ina procedura simplifitgada.
3 La CFBG po permetter al concessiunari da realisar er pitschens turniers da poker.
4 Il Cussegl federal determinescha quant enavant che la CFBG po permetter als casinos da collavurar cun organisaturs da gieus da casino en Svizra ed a l’exteriur.
5 Sch’in casino cun ina concessiun B è domicilià en ina regiun che dependa economicamain d’in turissem fermamain stagiunal, po el renunziar da realisar gieus a la maisa ordaifer la stagiun turistica durant maximalmain 270 dis.
1 Il concessionario necessita dell’autorizzazione della CFCG per ogni gioco da casinò che intende svolgere.
2 Il Consiglio federale può prevedere una procedura semplificata per l’autorizzazione di modifiche di secondaria importanza dei giochi.
3 La CFCG può altresì autorizzare il concessionario a svolgere piccoli tornei di poker.
4 Il Consiglio federale determina in quale misura la CFCG può autorizzare le case da gioco a collaborare con altri organizzatori di giochi da casinò in Svizzera e all’estero.
5 Se la regione di ubicazione dipende economicamente da un turismo marcatamente stagionale, la casa da gioco titolare di una concessione B può, al di fuori della stagione turistica, rinunciare durante al massimo 270 giorni all’esercizio del settore riservato ai giochi da tavolo.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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