Entaifer maximalmain 2 onns suenter l’entrada en vigur da questa lescha adattan ils chantuns lur legislaziun a las prescripziuns organisatoricas e proceduralas da la 2. secziun dal 9. chapitel. Fin a quest mument vala il dretg vertent.
Entro al massimo due anni dall’entrata in vigore della presente legge, i Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni organizzative e procedurali di cui al capitolo 9 sezione 2. Fino all’entrata in vigore di tale adeguamento, si applica il diritto anteriore.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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