1 Il Cussegl federal decretescha las disposiziuns executivas.
2 La Confederaziun ha la surveglianza suprema da l’execuziun da questa lescha.
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
2 La Confederazione esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione della presente legge.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.