1 La persecuziun ed il giudicament dals malfatgs en connex cun ils auters gieus per daners èn chaussa dals chantuns. Las autoritads chantunalas da persecuziun penala pon engaschar l’autoritad interchantunala per l’inquisiziun.
2 L’autoritad interchantunala ha ils suandants dretgs da partida:
1 Il perseguimento e il giudizio dei reati nell’ambito degli altri giochi in denaro competono ai Cantoni. Nell’ambito delle indagini, le autorità cantonali di perseguimento penale possono far capo all’Autorità intercantonale.
2 L’Autorità intercantonale dispone dei seguenti diritti di parte:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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