1 Questa lescha regla l’admissibladad da gieus per daners e lur realisaziun sco er l’utilisaziun da lur retgavs.
2 Questa lescha na vala betg:
3 Questa lescha na vala er betg per sistems da borla da naiv, da lavina u da piramida. Per quels valan las prescripziuns da la Lescha federala dals 19 da december 19864 davart la concurrenza illoiala.
1 La presente legge disciplina l’ammissibilità dei giochi in denaro, il loro svolgimento e l’impiego dei loro proventi.
2 La presente legge non si applica:
3 La presente legge non si applica neppure ai sistemi «boule de neige», a valanga o piramidali. A tali sistemi si applicano le disposizioni della legge federale del 19 dicembre 19864 contro la concorrenza sleale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.