1 Ils chantuns prendan mesiras per ch’ils peschs ed ils giombers esters al lieu tenor l’agiunta 3 ch’èn arrivads en las auas na sa derasian betg; uschenavant che pussaivel als allontaneschan els.
2 L’Uffizi federal coordinescha questas mesiras sche necessari.
1 I Cantoni adottano misure affinché pesci e gamberi alloctoni particolarmente problematici secondo l’allegato 3 che giungono nei corsi e specchi d’acqua non si propaghino; nella misura del possibile li rimuovono.
2 Per quanto necessario, l’Ufficio federale coordina le misure.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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