923.01 Ordinaziun dals 24 da november 1993 tar la lescha federala davart la pestga (OLFP)

923.01 Ordinanza del 24 novembre 1993 concernente la legge federale sulla pesca (OLFP)

Art. 9a

1 Ils chantuns prendan mesiras per ch’ils peschs ed ils giombers esters al lieu tenor l’agiunta 3 ch’èn arrivads en las auas na sa derasian betg; uschenavant che pussaivel als allontaneschan els.

2 L’Uffizi federal coordinescha questas mesiras sche necessari.

Art. 9a

1 I Cantoni adottano misure affinché pesci e gamberi alloctoni particolarmente problematici secondo l’allegato 3 che giungono nei corsi e specchi d’acqua non si propaghino; nella misura del possibile li rimuovono.

2 Per quanto necessario, l’Ufficio federale coordina le misure.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.