1 Sco spezias e razzas periclitadas (art. 5 al. 1 da la lescha) valan ils peschs ed ils giombers che figureschan en l’agiunta 1 cun il stadi da periclitaziun 1–4.
2 Las mesiras per proteger las spezias e las razzas periclitadas (art. 5 al. 2 da la lescha) vegnan realisadas resguardond il stadi da periclitaziun e da protecziun svizzer ed europeic tenor l’agiunta 1 sco er resguardond il gener da la periclitaziun sin plaun local.
1 Sono considerati minacciati (art. 5 cpv. 1 della legge) i pesci e i gamberi che figurano nell’allegato 1 sotto i gradi di protezione 1–4.
2 Le misure necessarie per proteggere le specie e le razze minacciate (art. 5 cpv. 2 della legge) sono prese tenendo conto del grado di protezione a livello svizzero ed europeo secondo l’allegato 1 e del genere della minaccia in loco.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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