923.01 Ordinaziun dals 24 da november 1993 tar la lescha federala davart la pestga (OLFP)

923.01 Ordinanza del 24 novembre 1993 concernente la legge federale sulla pesca (OLFP)

Art. 4 Excepziuns generalas dals temps da schanetg e da las mesiras minimalas

Ils chantuns pon reducir u abolir ils temps da schanetg u las mesiras minimalas per in tschert temp e per ina tscherta aua, sche quai è necessari per la biologia da pestga u per l’utilisaziun persistenta dals effectivs.

Art. 4 Deroghe generali ai divieti di pesca e alle lunghezze minime

Per motivi biologici o se la tutela dello sfruttamento a lungo termine della pesca lo esige, i Cantoni possono ridurre o abrogare, per un determinato periodo e per un determinato corso d’acqua, i divieti di pesca e le lunghezze minime.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.