923.0 Lescha federala dals 21 da zercladur 1991 davart la pestga (LFP)

923.0 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP)

Art. 29 Referendum ed entrada en vigur

1 Questa lescha è suttamessa al referendum facultativ.

2 Ella entra en vigur, cun resalva da l’alinea 3, il 1. da schaner

a.
che suonda il termin da 2 onns suenter ch’il termin da referendum è scadì senza ch’i saja vegnì inoltrà in tal u
b.
che suonda il termin da 2 onns suenter ch’il pievel ha acceptà la lescha.

3 L’artitgel 6 entra en vigur suenter ch’il termin da referendum è scadì senza ch’i saja vegnì inoltrà in tal u suenter ch’il pievel ha acceptà la lescha.

Data da l’entrada en vigur: 35 1. da schaner 1994
Art. 6: 1. d’october 1991

35 COCF dal 1. d’oct. 1991

Art. 29 Referendum e entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Fatto salvo il capoverso 3, essa entra in vigore il 1° gennaio:

a.
che segue un termine di due anni dopo la scadenza del termine referendario, oppure
b.
che segue un termine di due anni dopo l’accettazione della legge in votazione popolare.

3 L’articolo 6 entra in vigore dopo la scadenza inutilizzata del termine di referendum o dopo l’accettazione della legge da parte del popolo.

Data dell’entrata in vigore:35 1° gennaio 1994
Art. 6: 1° ottobre 1991

35 DCF del 1° ott. 1991.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.