923.0 Lescha federala dals 21 da zercladur 1991 davart la pestga (LFP)

923.0 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP)

Art. 19 Scumond d’ir a pestga

1 En cas da delicts da pestga e da surpassaments grevs u repetids po il derschader scumandar al delinquent sco chasti accessoric d’ir a pestga per la durada da fin a 5 onns.

2 La privaziun administrativa dal dretg d’ir a pestga tras l’autoritad chantunala cumpetenta resta resalvada.

Art. 19 Divieto di esercitare la pesca

1 In caso di delitti o di contravvenzioni gravi o reiterate, il colpevole può essere condannato, come pena accessoria, al divieto di esercitare la pesca per una durata massima di cinque anni.

2 E’ fatta salva la privazione amministrativa del diritto di pesca da parte dell’autorità cantonale competente.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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