836.2 Lescha federala dals 24 da mars 2006 davart ils supplements da famiglia (lescha davart ils supplements da famiglia, LSFam)

836.2 Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam)

Art. 9 Pajament a terzas persunas

1 Sch’ils supplements da famiglia na vegnan betg duvrads per ils basegns da la persuna, a la quala els èn destinads, po questa persuna u sia represchentanza legala pretender ch’ils supplements da famiglia la vegnian pajads en divergenza da l’artitgel 20 alinea 1 LPGA17 er senza depender da l’assistenza.

2 Sin ina dumonda motivada ed en divergenza da l’artitgel 20 alinea 1 LPGA po il supplement per scolaziun vegnir pajà directamain a l’uffant maioren.

Art. 9 Versamento a terzi

1 Qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati, quest’ultima o il suo rappresentante legale può esigere che gli assegni le siano versati, in deroga all’articolo 20 capoverso 1 LPGA18, anche se essa non dipende dall’assistenza pubblica o privata.

2 Su richiesta motivata, l’assegno di formazione può essere versato direttamente al figlio maggiorenne, in deroga all’articolo 20 capoverso 1 LPGA.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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