1 Questa lescha è suttamessa al referendum facultativ.
2 Il Cussegl federal fixescha l’entrada en vigur cun resalva da l’alinea 3.
3 Ils artitgels 17 e 26 entran en vigur l’emprim di dal segund mais suenter ch’il termin da referendum è scadì senza ch’el saja vegnì duvrà ubain l’emprim di dal quart mais suenter che la lescha è vegnida acceptada a la votaziun dal pievel.
Entrada in vigur: 1. da schaner 200957
Art. 17 e 26: 1. da mars 2007
57 COCF dals 31 d’oct. 2007.
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore, fatto salvo il capoverso 3.
3 Gli articoli 17 e 26 entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla scadenza inutilizzata del termine di referendum o il primo giorno del quarto mese dopo l’accettazione della legge in votazione popolare.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 200958
Art. 17 e 26 cpv. 3: 1° marzo 2007
58 DCF del 31 ott. 2007.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.