1 Las dumondas per agids finanzials ston vegnir inoltradas a l’Uffizi federal d’assicuranzas socialas (UFAS).
2 Ils agids finanzials vegnan pajads sin basa d’in contract da dretg public.
3 Els cuvran maximalmain 50 pertschient da las expensas imputablas (tariffa maximala).
4 Il Cussegl federal regla ils detagls da la procedura e da las expensas imputablas.
1 Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
2 Gli aiuti finanziari sono versati sulla base di un contratto di diritto pubblico.
3 Essi coprono al massimo il 50 per cento delle spese computabili (aliquota massima).
4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura e delle spese computabili.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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