836.2 Lescha federala dals 24 da mars 2006 davart ils supplements da famiglia (lescha davart ils supplements da famiglia, LSFam)

836.2 Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam)

Art. 21i Procedura e tariffa maximala

1 Las dumondas per agids finanzials ston vegnir inoltradas a l’Uffizi federal d’assicuranzas socialas (UFAS).

2 Ils agids finanzials vegnan pajads sin basa d’in contract da dretg public.

3 Els cuvran maximalmain 50 pertschient da las expensas imputablas (tariffa maximala).

4 Il Cussegl federal regla ils detagls da la procedura e da las expensas imputablas.

Art. 21i Procedura e aliquota massima

1 Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

2 Gli aiuti finanziari sono versati sulla base di un contratto di diritto pubblico.

3 Essi coprono al massimo il 50 per cento delle spese computabili (aliquota massima).

4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura e delle spese computabili.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.