814.01 Lescha federala dals 7 d'october 1983 davart la protecziun da l'ambient (Lescha davart la protecziun da l'ambient, LPAmb)

814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

Art. 57 Recurs da las vischnancas

Las vischnancas han il dretg da far diever dals meds legals tenor il dretg federal e chantunal per contestar decisiuns da las autoritads chantunalas e federalas, uschenavant ch’ellas èn pertutgadas da questas decisiuns ed uschenavant ch’ellas han in interess degn da vegnir protegì che quellas vegnian abolidas u midadas.

Art. 57 Ricorso dei Comuni

I Comuni sono autorizzati ad avvalersi, contro le decisioni cantonali e federali fondate sulla presente legge, dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e federale, in quanto siano toccati dalla decisione e abbiano un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.