Las vischnancas han il dretg da far diever dals meds legals tenor il dretg federal e chantunal per contestar decisiuns da las autoritads chantunalas e federalas, uschenavant ch’ellas èn pertutgadas da questas decisiuns ed uschenavant ch’ellas han in interess degn da vegnir protegì che quellas vegnian abolidas u midadas.
I Comuni sono autorizzati ad avvalersi, contro le decisioni cantonali e federali fondate sulla presente legge, dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e federale, in quanto siano toccati dalla decisione e abbiano un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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