1 Cunter permissiuns per metter en circulaziun organissems patogens, che duain vegnir duvrads confurm a l’intent en l’ambient, han las organisaziuns per la protecziun da l’ambient il dretg da far recurs, sche:
2 Il Cussegl federal designescha las organisaziuns che han il dretg da far recurs.
3 Ils artitgels 55a e 55b alineas 1 e 2 èn applitgabels.
1 Le organizzazioni di protezione dell’ambiente sono legittimate a ricorrere contro le autorizzazioni rilasciate per la messa in commercio di organismi patogeni destinati a essere utilizzati nell’ambiente, se:
2 Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere.
3 Sono applicabili gli articoli 55a e 55b capoversi 1 e 2.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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