Uschenavant che quai è necessari per la defensiun generala, regla il Cussegl federal las excepziuns da disposiziuns da questa lescha tras in’ordinaziun.
In quanto lo esiga la difesa nazionale, il Consiglio federale disciplina, in via d’ordinanza, le deroghe alle disposizioni della presente legge.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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