1 Per permissiuns, per controllas e per servetschs spezials tenor questa lescha vegn incassada ina taxa.
2 Per la Confederaziun vegnan las tariffas fixadas dal Cussegl federal, per ils chantuns da l’autoritad ch’è cumpetenta tenor il dretg chantunal.
1 Per le autorizzazioni, i controlli e le prestazioni speciali secondo la presente legge, è riscossa una tassa.
2 Per la Confederazione, l’ammontare è fissato dal Consiglio federale e, per i Cantoni, dall’autorità competente giusta il diritto cantonale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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