1 Ils chantuns procuran che deponias ed auters lieus contaminads cun ruments (lieus contaminads) vegnian sanads, sch’els chaschunan influenzas nuschaivlas u mulestusas u sch’igl exista in privel concret che talas influenzas sa sviluppian. Il Cussegl federal po decretar prescripziuns davart il basegn da sanaziun sco er davart las finamiras e davart l’urgenza da sanaziuns.
2 Ils chantuns fan in cataster dals lieus contaminads, il qual è accessibel a la publicitad.
3 Els pon analisar, survegliar e sanar sezs lieus contaminads u incumbensar terzs cun questa incumbensa, sche:
1 I Cantoni provvedono affinché le discariche e gli altri siti inquinati da rifiuti (siti inquinati) vengano risanati se sono all’origine di effetti nocivi o molesti oppure se esiste il pericolo concreto che tali effetti si producano. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla necessità del risanamento, come pure sugli obiettivi e l’urgenza dello stesso.
2 I Cantoni allestiscono un catasto dei siti inquinati accessibile al pubblico.
3 Essi possono eseguire direttamente l’esame, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati o affidarne l’incarico a terzi se:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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