814.01 Lescha federala dals 7 d'october 1983 davart la protecziun da l'ambient (Lescha davart la protecziun da l'ambient, LPAmb)

814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

Art. 30 Princips

1 La producziun da ruments duai vegnir evitada uschenavant che quai è pussaivel.

2 Ruments ston vegnir reciclads uschenavant che quai è pussaivel.

3 Ruments ston vegnir dismess en moda ecologica ed, uschenavant che quai è pussaivel e raschunaivel, en Svizra.

Art. 30 Principi

1 La produzione di rifiuti deve essere prevenuta nella misura del possibile.

2 Nella misura del possibile, i rifiuti devono essere riciclati.

3 I rifiuti devono essere smaltiti in modo rispettoso dell’ambiente e, per quanto possibile e ragionevole, entro il territorio nazionale.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.