1 Prescripziuns pli rigurusas d’autras leschas federalas restan resalvadas.
2 Per substanzas radioactivas e per radis ionisants vala la legislaziun davart la protecziun cunter radiaziuns e davart l’energia atomica.5
5 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 21 da dec. 1995, en vigur dapi il 1. da fan. 1997 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445).
1 Sono riservate le prescrizioni più severe di altre leggi federali.
2 Le sostanze radioattive e le radiazioni ionizzanti sottostanno alla legislazione sull’energia nucleare e a quella sulla radioprotezione.6
6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.