1 Per substanzas che pon periclitar l’ambient u indirectamain l’uman pervia da lur caracteristicas, pervia da lur tip d’utilisaziun u pervia da lur quantitad da diever po il Cussegl federal decretar prescripziuns.
2 Questas prescripziuns pertutgan en spezial:
1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni su sostanze che, a cagione delle loro proprietà, del modo d’impiego o della quantità utilizzata, possono costituire un pericolo per l’ambiente o, indirettamente, per l’uomo.
2 Tali prescrizioni riguardano segnatamente:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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