814.01 Lescha federala dals 7 d'october 1983 davart la protecziun da l'ambient (Lescha davart la protecziun da l'ambient, LPAmb)

814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

Art. 21 Protecziun d’edifizis novs cunter la canera

1 Tgi che vul construir in edifizi che duai servir ad ina dimora pli lunga da persunas, sto prevair ina protecziun architectonica adequata cunter la canera externa ed interna sco er cunter vibraziuns.

2 Il Cussegl federal fixescha la protecziun minimala tras in’ordinaziun.

Art. 21 Protezione acustica nei nuovi edifici

1 Chiunque intende costruire un edificio destinato al soggiorno prolungato di persone deve prevedere un’appropriata protezione edile contro il rumore esterno ed interno, come anche contro le vibrazioni.

2 Il Consiglio federale stabilisce la protezione minima in via d’ordinanza.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.