1 Tgi che vul construir in edifizi che duai servir ad ina dimora pli lunga da persunas, sto prevair ina protecziun architectonica adequata cunter la canera externa ed interna sco er cunter vibraziuns.
2 Il Cussegl federal fixescha la protecziun minimala tras in’ordinaziun.
1 Chiunque intende costruire un edificio destinato al soggiorno prolungato di persone deve prevedere un’appropriata protezione edile contro il rumore esterno ed interno, come anche contro le vibrazioni.
2 Il Consiglio federale stabilisce la protezione minima in via d’ordinanza.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.