Per giuditgar l’urgenza da sanaziuns (art. 16 al. 2 ed art. 20) po il Cussegl federal fixar per immissiuns da canera limitas d’alarm che sa chattan sur las limitas d’immissiuns (art. 15).
Il Consiglio federale, per valutare l’urgenza dei risanamenti (art. 16 e 20), può stabilire, per le immissioni foniche, valori d’allarme superiori ai valori limite delle immissioni (art. 15).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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