814.01 Lescha federala dals 7 d'october 1983 davart la protecziun da l'ambient (Lescha davart la protecziun da l'ambient, LPAmb)

814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

Art. 17 Facilitaziuns en il cas singul

1 Sch’ina sanaziun tenor l’artitgel 16 alinea 2 fiss sproporziunada en il cas singul, concedan las autoritads facilitaziuns.

2 Las limitas d’immissiuns per contaminaziuns da l’aria sco er la limita d’alarm per immissiuns da canera na dastgan però betg vegnir surpassadas.29

29 Versiun tenor la cifra I 10 da la LF dals 17 da mars 2017 davart il program da stabilisaziun 2017–2019, en vigur dapi il 1. da schan. 2018 (AS 2017 5205; BBl 2016 4691).

Art. 17 Facilitazioni nel singolo caso

1 Se, nel singolo caso, il risanamento secondo l’articolo 16 capoverso 2 fosse sproporzionato, le autorità accordano facilitazioni.

2 I valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici, come pure il valore d’allarme per le immissioni foniche, non devono tuttavia essere superati.30

30 Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.