1 Materias primas e products, dals quals i sto vegnir supponì ch’els hajan effects sumegliants sco las substanzas ed ils preparats tenor l’artitgel 2, dastgan vegnir cultivads, producids, importads, exportads, depositads, utilisads u mess en circulaziun mo cun la permissiun e tenor las cundiziuns dal Departament federal da l’intern.
2 Swissmedic examinescha, sche las materias primas ed ils products èn substanzas u preparats tenor l’artitgel 2. Sche quai è il cas, dovri permissiuns tenor ils artitgels 4 e 5.
3 Il Departament federal da l’intern maina in register da questas substanzas e da quests preparats.
35 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 20 da mars 2008, en vigur dapi il 1. da fan. 2011 (AS 2009 2623; 2011 2559; BBl 2006 8573, 8645).
1 Le materie prime e i prodotti di cui si deve presumere che abbiano un effetto simile a quello delle sostanze e dei preparati secondo l’articolo 2 possono essere coltivati, fabbricati, importati, esportati, depositati, usati o messi in commercio soltanto con l’autorizzazione del Dipartimento federale dell’interno e alle condizioni da esso stabilite.
2 Swissmedic esamina se tali materie prime o prodotti sono sostanze o preparati secondo l’articolo 2. In caso affermativo, sono necessarie le autorizzazioni di cui agli articoli 4 e 5.
3 Il Dipartimento federale dell’interno tiene un elenco di tali sostanze e preparati
35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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