810.31 Lescha federala dals 19 da december 2003 davart la perscrutaziun da cellas embrionalas da basa (Lescha davart las cellas da basa, LCB)

810.31 Legge federale del 19 dicembre 2003 concernente la ricerca sulle cellule staminali embrionali (Legge sulle cellule staminali, LCel)

Art. 2 Noziuns

En questa lescha signifitgescha:

a.
embrio: il fritg da la fusiun dals nuschegls fin tar la terminaziun dal svilup dals organs;
b.
embrio davanz: in embrio producì en il rom da la fertilisaziun in vitro che na po betg vegnir duvrà per chaschunar ina gravidanza e che n’ha perquai nagina schanza da surviver;
c.
cellas embrionalas da basa: cella d’in embrio in vitro ch’è abla da sa differenziar en ils differents tips da cellas, ma che n’è betg abla da sa sviluppar ad in uman, e la lingia da cellas che deriva da quella;
d.
partenot: organissem che deriva d’ina cella d’ov nunfructifitgada.

Art. 2 Definizioni

Nella presente legge si intende per:

a.
embrione: il frutto risultante dopo la fusione dei nuclei e sino alla conclusione dell’organogenesi;
b.
embrione soprannumerario: un embrione che, prodotto nell’ambito della fecondazione in vitro, non può essere utilizzato per causare una gravidanza e non ha pertanto probabilità di sopravvivenza;
c.
cellula staminale embrionale: una cellula da un embrione in vitro in grado di dare origine ai diversi tipi cellulari, ma non di svilupparsi in un essere umano, e la linea cellulare da essa ottenuta;
d.
partenote: organismo originato da una cellula uovo non fecondata.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.