1 Tgi che conserva cellas embrionalas da basa, sto communitgar quai a l’uffizi federal.
2 Il Cussegl federal po prevair excepziuns da l’obligaziun d’annunzia, sch’igl è gia garantì en autra moda e maniera che l’uffizi federal ha enconuschientscha da la conservaziun da cellas embrionalas da basa.
1 Chi conserva cellule staminali embrionali è tenuto a darne notifica all’Ufficio.
2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo di notifica, se è garantito che l’Ufficio è già informato in altro modo della conservazione di cellule staminali embrionali.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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